REGOLAMENTO INTERNO DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI DI VITINIA

TITOLO I :     Principi generali

Articolo 1 - Principi generali

1. II funzionamento del Centro Sociale Anziani è disciplinato dal presente regolamento, redatto in piena osservanza delle norme contenute nel Regolamento comunale dei Centri Sociali per Anziani approvato dall’Assemblea Capitolina con Delibera n. 28 del 13 dicembre 2010.
2. II Centro è una struttura di servizio territoriale a livello cittadino e costituisce un luogo di incontro sociale, culturale e ricreativo.
3. II Centro si pone come veicolo di scambi culturali e sociali fra le diverse realtà esistenti nel territorio.
4. I servizi offerti del Centro si ispirano ai principi del decentramento e della partecipazione ed operano nella ricerca continua di soddisfare le richieste provenienti dalle persone anziane. I frequentatori del Centro sono tenuti al rispetto del presente Regolamento e di quello Comunale e devono mantenere un comportamento consono al vivere civile ed alla morale, evitando qualsiasi contrasto o vivace discussione nello spirito della buona amicizia e della comune convivenza che devono animare tutti gli iscritti.

Articolo 2- Obiettivi e indirizzi di intervento

1. Allo scopo di promuovere relazioni interpersonali tra anziani e tra questi e i cittadini delle altre fasce di età esistenti sul territorio, il Centro Sociale Anziani, nell'ambito della sua piena autonomia di programmazione e gestione, articola le sue attività secondo i seguenti indirizzi:
a) propulsione e programmazione delle attività verso l'esterno al fine di  promuovere il collegamento con gli altri servizi sociali, sanitari e culturali del territorio;
b) promozione e sviluppo di attività ricreative - culturali mediante visite a    luoghi o strutture nell'ambito urbano ed extraurbano, con la relativa organizzazione dei servizi di viaggi e ristoro;
c) partecipazione agli spettacoli teatrali e cinematografici e in genere agli avvenimenti culturali, sportivi e ricreativi;
d) promozione di attività ludico-motorie con l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri impianti comunali o presso palestre convenzionate principalmente in regime di gratuità o comunque a prezzi agevolati;
e) promozione di attività lavorative e artigianali (artigianato occupazionale e conservativo di valori tradizionali e culturali con l'impiego di strumenti di lavoro e di utensili vari) utilizzando l'esperienza di artigiani anziani specie se portatori di mestieri in via di estinzione;
f) promozione di corsi di educazione sanitaria, alimentare, di prevenzione; indagini e ricerche sulla condizione dell'anziano ed organizzazione di conferenze e dibattiti sui temi specifici della Terza Età;
g) promozione e programmazione di attività ricreative e di informazione come motivo di incontro, di salvaguardia dei valori culturali e di scambio di esperienze culturali, con  l'impiego di idonei strumenti (proiettori cinematografici, registratori, impianti fonici, giochi vari, televisori, giornali, quotidiani, rotocalchi, piccoli e medi elettrodomestici, etc.); .
h) organizzazione di riunioni conviviali sia all'interno sia all'esterno del Centro Sociale;
i) promozione di attività di Segretariato sociale in raccordo con gli operatori comunali e con gli altri Enti anche attraverso la realizzazione di attività socialmente utili; utilizzazione degli iscritti in forme di volontariato sociale e culturale.
2. Non vi è possibile effettuare pubblicizzazioni di vendite, viaggi o altri tipi di promozioni a carattere privato e rivolte a terzi, anche se esercitate senza scopo di lucro.

Articolo  3 - Individuazione strutture

1. Il Centro Sociale Anziani è localizzato in una struttura comunale posta a disposizione dal Comune, a titolo gratuito. Spetta al Comune stabilire il limite massimo di persone ospitabili nella struttura assegnata.
2. Il Centro dispone anche di una bocciofila con un proprio responsabile ( che dipende dal Presidente del Centro) ed un proprio regolamento di gestione concordato con il Comitato di Gestione del Centro stesso e da esso approvato.
3. All’interno del Centro Anziani viene predisposto un inventario, annualmente aggiornato, dei beni mobili presenti in esso, con specificato, per ogni voce, provenienza e destinazione d’uso.

Articolo 4 - Attività complementari

1. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, il Centro può svolgere attività complementari, nel rispetto delle disposizioni e delle agevolazioni previste dal decreto legislative n. 460/1997, dalla legge n. 383/2000 e dal codice civile, quali, ad esempio:
- partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici, usufruendo dei benefici del D.P.R. 640/1972 e del D.L. 60/1999;
- attività di turismo senza scopo di lucro, non finanziata dal Comune, quali gite e soggiorni;
- attività per il miglioramento dei servizi offerti all’interno del Centro;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande non alcoliche con l’apertura, previo rilascio dell’apposita autorizzazione, di un locale bar interno riservato ai solo iscritti , nel rispetto della Legge 155/1997 in materia di igiene e sanità e della Legge 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro;
- attività di prevenzione della salute; di consulenza ed informazione a tutela del cittadino; di ginnastica dolce; di accrescimento culturale per il tramite di conferenze, convegni, concorsi, dibattiti, corsi specifici; di intrattenimento mediante serate a tema, tornei, gare.
2. Per la realizzazione di tali attività il Centro ha  costituito l’Associazione “La Tartaruga” senza scopo di lucro e con un proprio Statuto, con sede nel Centro stesso. Gli organi di gestione di tale Associazione coincidono con gli organi elettivi del Centro stesso. Chi si iscrive al Centro Anziani si iscrive automaticamente anche a predetta Associazione.
4. L'Associazione, per la realizzazione delle attività complementari, stipula con il Municipio di appartenenza un'apposita Convenzione sulla base di uno schema di convenzione predisposto dall'Amministrazione Comunale. Detta convenzione contiene norme di salvaguardia delle prerogative del Centro, con 1'individuazione delle rispettive responsabilità di gestione e delle regole per consentire il controllo sulle attività sia da parte degli iscritti al Centro sia da parte del Comune.
5. L’Assemblea degli iscritti all'Associazione si riunisce almeno due volte l'anno con all'ordine del giorno i seguenti argomenti: predisposizione del programma annuale delle attività (la prima), verifica del regolare svolgimento e realizzazione del medesimo (la seconda).
6. L’Associazione dovrà presentare una dettagliata relazione, sulle attività svolte nell'anno, all'Assemblea degli iscritti al Centro e all'Area del Servizio Sociale del Comune per la verifica del rispetto della Convenzione.
7. Lo scioglimento dell'Associazione istituita presso il Centro non potrà comportare nessuna modifica di trasferimento di beni ad altri se non al Comune o ad Enti benefici. Eventuali fondi attivi derivanti dalle attività dell’ Associazione sono di esclusiva pertinenza dello stesso Centro Anziani. Eventuali passività sono a carico degli organi dirigenti dell'Associazione.
8. L’Assemblea degli iscritti stabilisce anche nella sua prima seduta annuale, un contributo da parte dei Soci pari ad un minimo di 2,00 euro a persona che può essere volontariamente integrato a libera scelta e secondo le proprie possibilità, al solo scopo di  onorare gli impegni che s’intendono assumere.
9. L’iscrizione all’Associazione deve essere rinnovata anno per anno entro il 30 marzo di ciascun anno.
10. Le attività complementari possono anche essere finanziate con contributi messi a disposizione da altri Enti pubblici e privati o con sponsorizzazioni gestite dall’Associazione costituita dal Centro.
11. La partecipazione alle attività complementari deve essere assicurata a tutti i Soci in regola con l’iscrizione anche, ove necessario, mediante turnazioni fra i Soci stessi.

TITOLO II:     Iscrizione al Centro

Articolo 5 - Requisiti per l'iscrizione

1. La partecipazione alle attività del Centro è consentita a tutti gli anziani residenti o domiciliati nel territorio del Comune di Roma Capitale, purchè iscritti al Centro.
2. Ci si può iscrivere ad un solo Centro Anziani e, precisamente, ad uno dei Centri Anziani dislocati nel Municipio di appartenenza ovvero nel Municipio presso il quale è stata fissata la propria residenza. Per noi il XII° Municipio EUR.
3. I non residenti nel Comune di Roma Capitale non possono iscriversi a nessun Centro Anziani presente nel Comune.
4. Possono in ogni caso iscriversi coloro che hanno eletto almeno come domicilio uno dei Municipi esistenti. Costoro dovranno fare richiesta di iscrizione a predetto Municipio ( per il tramite della Segreteria del Centro prescelto) per essere autorizzati alla frequenza del Centro che hanno scelto di frequentare.
5. Possono altresì iscriversi ad un Centro Anziani diverso da quelli presenti nel Municipio a cui appartengono, coloro che risiedono a ridosso dei confini amministrativi esistenti fra due Municipi contigui. Anche costoro dovranno comunque farne richiesta al Municipio da cui il Centro Anziani prescelto dipende, per il tramite della Segreteria di quest’ultimo, al fine di essere autorizzati alla frequentazione del Centro stesso.
6. I requisiti richiesti per l’iscrizione (accertati mediante autocertificazione da parte dei richiedenti), oltre al possesso della residenza nel Municipio di appartenenza, sono:
- il compimento del 55° anno di età;
- il compimento del quarantesimo anno di età, ma con una invalidità permanente superiore al 60%;
- il coniuge, il convivente o il portatore di handicap non anziano (che non si trova cioè in uno dei casi citati nelle precedenti alinee) di iscritti, purchè  con essi conviventi.
7. Le attività del Centro sono di norma riservate agli iscritti. E' comunque consentita la partecipazione di esterni per specifiche attività occasionali non finanziate con i fondi comunali.
8. E' compito del personale amministrativo municipale incaricato di controllare periodicamente la regolarità delle iscrizioni ai Centri e far rilevare ai Centri stessi eventuali anomalie.
9. Oltre alle persone in possesso dei requisiti previsti per diventare Soci del Centro Sociale Anziani di Vitinia, possono eccezionalmente iscriversi all’Associazione “La Tartaruga” anche i cosiddetti Soci Aggregati ovvero persone residenti esclusivamente nel Municipio XII EUR che:
- abbiano comunque compiuto il cinquantesimo anno di età
- siano legate ai Soci Effettivi da vincoli di parentela o di amicizia;
- intendano partecipare attivamente alla vita del Centro;
- risultino particolarmente benemeriti.
I Soci Aggregati:
-  non possono partecipare alle attività elettorali o ricoprire cariche sociali;
- vengono inseriti in un elenco diverso dall’albo in cui sono annoverati i Soci Effettivi;
-  prendono parte alle varie attività solamente dopo aver soddisfatto le esigenze dei citati Soci Effettivi;
- non possono partecipare ad attività finanziate con fondi comunali/regionali a meno che non versino di tasca propria una somma pari al contributo comunale/regionale elargito per i Soci Effettivi..
10. S’intendono invece per Ospiti del Centro (che vanno comunque segnalati dai Soci che li accompagnano al Presidente o ad un Consigliere presente nel Centro stesso):
- gli accompagnatori di iscritti al Centro con problemi di deambulazione;
- le assistenti familiari che accompagnano gli iscritti al Centro Anziani;
- persone anziane iscritte ad altri Centri.
Qualora questi ultimi dovessero occasionalmente partecipare a particolari manifestazioni per le quali è previsto un contributo, gli stessi dovranno versare per parteciparvi un contributo di entità pari a quello previsto per i Soci.
11. Presso il Centro Anziani non possono essere introdotti animali domestici se non al guinzaglio ed al seguito del rispettivo proprietario.

Articolo 6 - Modalità di iscrizione

1. L’iscrizione al Centro Sociale Anziani è gratuita ed ha una validità di anni tre. L’iscrizione al Centro non consente di partecipare alle attività pianificate dall’Associazione “la tartaruga” se prima non siano state soddisfatti gli obblighi statutari e regolamentari stabiliti da predetta Associazione compreso l’elargizione di un contributo minimo individuale annuo pari ad euro 2,00.
2. Le iscrizioni, intese come prima iscrizione, possono essere effettuate in qualsiasi giorno dell’anno. Il rinnovo delle iscrizioni deve invece essere effettuato entro il 30 marzo dell’anno in cui l’iscrizione scade, ciò al fine di permettere una corretta pianificazione delle attività annuali.
Il rinnovo delle iscrizioni NON avviene con carattere di automatismo, ma va perfezionato personalmente.
3. Le iscrizioni sono raccolte su apposita scheda che, oltre ai dati anagrafici, dovranno riportare:
a) la data di iscrizione o di rinnovo dell'iscrizione;
b) il codice fiscale;
c) una fototessera recente dell’interessato;
d) numero telefonico fisso e mobile;
e) indirizzo e-mail;
f) la firma per esteso dell'iscritto;
g) mestiere o professione svolta;
h) Municipio di appartenenza;
i) firma del Presidente o del membro del Comitato di gestione da lui delegato a raccogliere l’adesione;
l) l’accettazione della norma sul trattamento dei dati personali prevista dalla normativa vigente;
m) l’obbligo di comunicare al Centro di appartenenza qualsiasi variante ai dati anagrafici indicati, nonché l’avviso a cura dei congiunti dell’avvenuto decesso dell’iscritto o ancora dello smarrimento del documento di iscrizione;
n) l’impegno a comunicare per iscritto la propria volontà di recedere dall’appartenenza al Centro.
Con la firma posta in calce alla scheda il futuro Socio dichiara di aver letto, compreso ed accettato le norme contenute nel presente Regolamento interno al Centro, lo Statuto del Centro stesso ed, in senso più lato, le norme riportate nel Regolamento specifico elaborato dal Comune di Roma Capitale.
4. Le schede di iscrizione sono conservate presso i locali del Centro, a cura del Comitato di Gestione.
5. Ai fini della partecipazione alle elezioni degli organi del Comitato di Gestione del Centro Sociale per Anziani, le iscrizioni o il rinnovo delle iscrizioni deve essere fatto 30 giorni prima della data prevista per il voto.
6. Le iscrizioni sono subordinate all’accettazione della richiesta da parte del Comitato di Gestione.

Articolo 7 - Comportamento degli iscritti

1. Tutti gli iscritti al Centro sono tenuti ad avere un comportamento dignitoso e rispettoso di sè e degli altri, dei locali, del materiale di cui il Centro è dotato, del regolamento comunale vigente e del regolamento interno.

2. Sono, pertanto, vietati il turpiloquio, la bestemmia, gli schiamazzi, i danneggiamenti alle cose di proprietà del Centro, qualsiasi elemento di turbativa che non consenta agli iscritti il normale, corretto e sereno svolgimento delle varie attività.
3.  E' fatto divieto di fumare nei locali del Centro.
4. In caso di gravi e persistenti violazioni di norme contenute  nel presente regolamento o di atti contrari allo spirito della più ampia partecipazione della civile convivenza il Comitato di Gestione, a maggioranza della metà più uno degli aventi diritto ed a scrutinio segreto dei presenti, con una riunione unicamente convocata a tale scopo, può decidere le sanzioni da comminare che possono essere:
a) il richiamo verbale;
b) il richiamo scritto;
c) la sospensione della frequenza del Centro per un determinato periodo;
d) la radiazione dall’albo dei soci;
e) l’obbligo a non partecipare a determinate attività.
5. Le sanzioni di cui alle lettere b,c,d,e devono essere notificate all’interessato per iscritto. Entro sette giorni dalla notifica del provvedimento l’interessato può presentare le sue giustificazioni al Collegio di Garanzia Municipale da cui il Centro dipende funzionalmente ed amministrativamente.
Qualora il Collegio di Garanzia Municipale dovesse confermare la sanzione, l’interessato può far ricorso al Collegio di Garanzia Comunale entro quindici giorni dalla pronuncia.
6. E’ possibile che nel Centro vengano contemporaneamente svolte più attività alle quali ognuno può indifferentemente partecipare secondo i propri gusti e la propria volontà.
Nel caso che vengano invece svolte conferenze, dibattiti, convegni di particolare rilevanza  non potranno svolgersi presso il Centro attività di tipo diverso dalle predette, ove non espressamente consentito dal Comitato di Gestione.
In particolar modo, nel caso di Assemblee aperte a tutti gli iscritti è auspicabile che tutti vi partecipano e, pertanto, non saranno consentite attività di tipo diverso.

Articolo 8 – Organismi di Coordinamento

Sono previsti due Coordinamenti, uno a livello municipale ed uno a livello cittadino.
Il Coordinamento municipale è costituito da tutti i Presidenti e dai Vice Presidenti dei Comitati di Gestione di tutti i Centri Anziani del Municipio, che eleggono , al loro interno, il Coordinatore ed il Vice Coordinatore tra gli anziani iscritti ai Centri Anziani municipali da almeno due anni.
Il Coordinamento Municipale dura in carica tre anni.
Il Coordinamento cittadino è composto da tutti i Coordinatori dei Municipi e dura anch’esso in carica tre anni. Il Coordinamento Cittadino ha una funzione consultiva e propositiva, per il tramite del suo Coordinatore Cittadino, nei confronti degli organi dell’Amministrazione Comunale.

TITOLO III:     Organismi di gestione

Articolo 9 - Organismi di Gestione

1.   Sono organismi di gestione del Centro Sociale Anziani, atti a garantire la più corretta gestione, a favorire la massima partecipazione dei cittadini, la formulazione dei programmi e il controllo della efficienza dei servizi:
a) l' Assemblea degli iscritti;
b) il Comitato di Gestione;
c) il Presidente.

Articolo 10- Assemblea degli iscritti - Composizione e convocazione

1. L’Assemblea è composta da tutti i cittadini regolarmente iscritti al Centro Anziani.
2. L’Assemblea degli iscritti è convocata e presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione. Per ogni riunione verrà redatto un verbale a cura del Segretario dell’Associazione. Il registro dei verbali è consultabile da parte di chiunque ne faccia esplicita richiesta.
3. La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata tramite avviso scritto affisso nei locali del Centro almeno 10 giorni prima della data di svolgimento.
4. L’assemblea degli iscritti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50 più uno degli iscritti ed in seconda convocazione con i soli presenti.
5. Le riunioni dell'assemblea si distinguono in ordinarie e straordinarie.
6. Le sedute ordinarie si svolgono di norma una ogni tre mesi.
7. Le sedute straordinarie sono convocate su richiesta di:
- Presidente del Comitato di Gestione;
- un terzo dei membri del Comitato di Gestione;
- almeno 1/10 degli iscritti.

Articolo 11 - Assemblea degli iscritti: compiti

1. E' compito dell'assemblea degli iscritti:
a) indicare gli indirizzi generali di programmazione delle attività del Centro all'inizio dell'anno solare;
b) costituire, con una maggioranza non inferiore al 20% degli iscritti, una Associazione del Centro, per lo svolgimento delle attività complementari. Con le stesse modalità e maggioranze si procede allo scioglimento della predetta Associazione;
c) approvare e verificare il piano programmatico delle attività previste dall'articolo 4 (attività complementari) del presente Regolamento;
d) approvare annualmente i bilanci preventivo e  consuntivo di tutte le entrate a qualsiasi titolo acquisite, suddivisi per finanziamenti comunali e proventi per attività complementari e sottoscrizioni varie, predisposti dal Comitato di Gestione. I bilanci ed il consuntivo approvati sono trasmessi al Dirigente dell’U.O.S.E.C.S., entro sette giorni dalla loro approvazione. Tutti i bilanci sono pubblici e verranno affissi in bacheca presso il Centro;
e) deliberare entro settembre di ogni anno, il programma di massima delle attività del Centro da inviare successivamente al Municipio;
f) deliberare entro marzo dell'anno successivo i consuntivi separati dei proventi pervenuti per il tramite del Comune e quelli derivanti da autofinanziamenti, con indicazione di tutte le spese sostenute, da inviare successivamente anch’essi al Municipio per la loro definitiva approvazione;
g) votare, entro 10 giorni dalla presentazione, la mozione di sfiducia al Presidente, che deve essere approvata, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno il 30 % degli iscritti;
h) richiedere, in seconda convocazione lo scioglimento del Comitato di Gestione con una petizione sottoscritta da almeno il 30 % più uno degli iscritti al Centro. In prima convocazione è necessaria, così come per la sfiducia al Presidente, una sottoscrizione della stessa sfiducia da parte del 50% degli iscritti;
i) raccogliere le candidature a componente del Comitato di Gestione e nominare i componenti del seggio elettorale nel numero di tre o cinque, scelti fra gli iscritti al Centro Anziani non candidati.
2. Le decisioni dell'Assemblea degli iscritti sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti.
3. Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, impegnano alla loro osservazione tutti i Soci, compresi quelli dissenzienti o assenti.

Articolo 12 - Procedure per l'Elezione del Presidente e del Comitato di Gestione

1. La data per lo svolgimento delle operazioni di voto è stabilita  dal  Comune di Roma Capitale. Del giorno stabilito sarà data comunicazione mediante Avviso affisso in bacheca.
2. II seggio dovrà essere costituito presso il Centro, con personale del Centro stesso all’uopo designato.
3. Le votazioni avvengono con voto segreto presso il Centro Anziani in un solo giorno.
4. Per l'elezione del Presidente e dei membri del Comitato di Gestione, gli elettori possono esprimere una sola preferenza. Le preferenze saranno espresse apponendo il segno di croce a fianco del nome prestampato del candidato. La stampa delle due schede, contenenti in ordine alfabetico rispettivamente i nomi dei candidati a Presidente e i nomi dei candidati a membro del Comitato di Gestione, sarà effettuata dagli uffici municipali competenti.
5. Lo spoglio delle schede deve avvenire, in seduta pubblica e senza interruzioni, subito dopo la chiusura del seggio.
6. Per le operazioni pre-elettorali, di scrutinio e per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono i principi generali contenuti nella normativa vigente in materia di consultazioni elettorali comunali.
7. Risulteranno eletti Presidente e membri effettivi del Comitato di Gestione i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti ottenuti, viene proclamato eletto il più giovane di età.
8. Il Presidente ed il Comitato di Gestione durano in carica tre anni.
I componenti del Comitato di Gestione decadono dalla carica per espresse dimissioni volontarie o per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.
La sostituzione avviene con il primo dei non eletti presenti nella graduatoria.
9. Nel caso in cui sia esaurita la graduatoria dei non eletti e sia pertanto impossibile surrogarla con altri i membri decaduti è necessario procedere alle elezioni dei membri mancanti. Nominati i nuovi membri, questi resteranno in carica fino alla data di scadenza del Comitato di Gestione precedentemente eletto.
10. Il Presidente rappresenta legalmente il Centro: il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nei momenti di assenza o di impedimento dello stesso. Qualora anche quest'ultimo risultasse assente, tutte le funzioni verranno assunte dal Consigliere più anziano per voti acquisiti.

Articolo 13- Candidatura del Presidente e del Comitato di Gestione

1. I candidati alla carica di Presidente devono essere iscritti al Centro da almeno un anno. I candidati a Consigliere del Comitato di Gestione devono essere iscritti al Centro da almeno 6 mesi prima della data fissata per le elezioni. Gli elettori, per votare, devono risultare iscritti da almeno 1 mese.
2. Gli iscritti che intendono candidarsi dovranno manifestare la propria disponibilità in forma scritta su appositi modelli predisposti dagli uffici municipali competenti. Sarà cura dell'incaricato del Municipio compilare un elenco dei candidati per ogni Centro.
3. Tali elenchi debbono essere affissi presso il Centro Sociale almeno 30 giorni prima delle elezioni allo scopo di dare la possibilità agli elettori di scegliere i propri candidati.
4. I candidati alla carica di Presidente o di membro del Comitato di Gestione non debbono aver subito provvedimenti disciplinari di cui alle lettere b, c dell’art. 7, nei tre anni precedenti la data stabilita per le elezioni.

Articolo 14 - Procedura per l' insediamento del Comitato di Gestione

1. Delle elezioni di cui agli articoli precedenti dovrà essere redatto apposito verbale da parte dei funzionari incaricati.
2. II Presidente eletto, entro trenta giorni dalla ratifica della sua nomina, convoca gli eletti per l'insediamento del nuovo Comitato di Gestione.

Articolo 15 - Nomina del Vice Presidente

1. II Presidente nomina il Vice Presidente  ed il Tesoriere tra i membri neoeletti del Comitato di Gestione e ne dà comunicazione alla prima riunione del Comitato di Gestione e dell'Assemblea degli iscritti. Non possono essere nominati Vice Presidente i parenti del Presidente fino al terzo grado, né suoi conviventi nonché l’ex Presidente e Vice Presidente del mandato precedente. Spetta inoltre al Presidente nominare anche fra i Soci dell’Associazione “la tartaruga” il relativo Segretario.
Il Segretario dell’Associazione partecipa, di norma, a tutte le riunioni del Comitato di Gestione senza diritto di voto.

Articolo 16 - Validità delle sedute

1. Il Comitato di Gestione si riunisce di norma ogni 40 giorni. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Centro Anziani.
2. Le sedute del Comitato di Gestione sono valide se è presente il 50 %  più uno dei suoi membri.
3. Le decisioni del Comitato di Gestione sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti. Le stesse vengono trasformate in Delibere.
4. Di quanto discusso in ogni riunione viene redatto un verbale a cura del Segretario dell’Associazione, che provvederà anche ad affiggere in bacheca per quindici giorni dalla loro approvazione le Delibere approvate.

Articolo 17 - Comitato di gestione: compiti

1. II Comitato di Gestione:
a) predispone, dopo le dovute consultazioni con 1'Assemblea degli iscritti, un regolamento interno che contenga norme per la vita del Centro, regolamento che non deve contenere norme in contrasto con il regolamento emanato dal Comune di Roma Capitale;
b) pone il massimo impegno per sollecitare e favorire la più ampia e completa partecipazione dei cittadini utenti alla gestione del Centro in base alla finalità espresse nel presente regolamento, costituendo anche Commissioni/Gruppi di lavoro che operino nei vari settori alle dipendenze dei Consiglieri;
c) stabilisce l'orario di apertura e di chiusura del Centro Sociale, garantendo l'apertura dello stesso anche nei periodi festivi ed estivi tenendo presente la richiesta dell'utenza ed assegna i turni di presenza dei membri del Comitato di Gestione all'interno del Centro per la gestione ordinaria delle attività;
d) assicura durante l'orario di apertura del Centro la custodia di tutto il materiale esistente presso lo stesso (utensili, attrezzature, arredamento, apparecchiature varie, ecc.) per il tramite del Consigliere di turno;
e)  ha l'obbligo di promuovere la convocazione dell'Assemblea degli iscritti almeno due volte all'anno e tutte le volte che lo ritiene necessario o imposto da una convocazione straordinaria dell’Assemblea nei modi consentiti;
f) avanza proposte in merito all'organizzazione, all'ampliamento e al potenziamento delle attività;
g) può avvalersi di Associazioni locali o nazionali, dei Centri e/o di Associazioni di anziani e/o di Volontariato per la realizzazione di servizi o iniziative;
h)  provvede a trasmettere agli uffici competenti del Municipio:
• il programma annuale delle attività del Centro nel quadro degli indirizzi generali indicati dall'Assemblea degli iscritti;
• le indicazioni delle singole spese riferite ai piani di utilizzo dei fondi destinati dall' Amministrazione Comunale per le attività socio-culturali dei Centri Sociali degli Anziani; tali programmi validi per 1'anno successivo, debbono pervenire al Servizio Sociale per gli adempimenti di competenza entro il 30 settembre di ogni anno;
i) vigila sull'attuazione dei programmi da realizzare nonché sulla partecipazione di tutti gli iscritti alle attività del Centro;
j) provvede ad inoltrare ai competenti uffici municipali eventuale richiesta di intervento per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, riguardanti il complesso adibito a Centro Sociale, nonché ogni altra richiesta che comporti l'utilizzo dei vari servizi offerti dall'Amministrazione Municipale;
k) predispone annualmente il programma di lavoro ed il bilancio di previsione per le attività dell'anno sociale, il consuntivo delle attività dell'anno precedente, il tutto da sottoporre all’approvazione dell'Assemblea degli iscritti;
l) concorda con i candidati alle elezioni municipali, comunali, provinciali e regionali, nonché a quelle per il Parlamento nazionale ed europeo oltre che con i Sindacati nazionali  momenti di incontro su richiesta o periodici sui problemi degli anziani o momenti di incontro con gli anziani del Centro;
m)  assume ogni iniziativa atta a coinvolgere in talune attività gruppi di anziani, forze sociali, associazioni ed organismi istituzionali territoriali interessati a collaborare per un corretto recupero del ruolo e dell'apporto dell'anziano nella vita comunitaria;
n) promuove l'attività di gruppi, organismi, associazioni che offrono la loro collaborazione per il potenziamento del servizio;
o) assume iniziative atte a promuovere 1'impegno di anziani in attività socialmente utili e di volontariato;
p) provvede alla raccolta delle notizie inerenti i vari servizi ai quali 1'anziano può essere strettamente interessato e la loro dislocazione sul territorio, informandone gli iscritti;
q) può autorizzare l’uso delle sale del Centro per incontri e feste, che escludano la somministrazione di cibi confezionati presso il Centro, organizzate dai parenti o amici degli iscritti oppure da residenti nel Comune di Roma Capitale mediante richiesta scritta ed accettando un rimborso forfettario e volontario per le pulizie e la manutenzione dei locali;
r) stabilisce le modalità per assicurare costantemente le pulizie del Centro;
s) controlla che tutti i materiali prelevati vengano ricollocati al loro posto dopo l’uso;
t) agisce e decide di norma in maniera collettiva, pur avendo i singoli Consiglieri la responsabilità in proprio dei settori e delle incombenze loro attribuite dal Presidente del Centro anziani all’inizio del loro mandato.

Articolo 18 - II Presidente

1. Ha facoltà di invitare a partecipare, ove lo ritiene opportuno, alle sedute del Comitato e all'Assemblea degli iscritti, a titolo consultivo, operatori o rappresentanti di Associazioni o di Organismi che si occupano dei problemi dell'anziano o che comunque agiscono nell’ambito sociale.
2. Può attribuire gli incarichi, previo parere favorevole del Comitato di Gestione, non solo a componenti dello stesso Comitato ma anche ad altri iscritti al Centro o esterni ad esso, in base al possesso di specifiche competenze. Allo stesso modo può revocare gli incarichi o i mandati attribuiti.
3. Nel caso di dimissioni del Presidente, il Vice-Presidente dovrà provvedere entro 30 giorni alla convocazione del Comitato di Gestione per procedere alla nomina del nuovo Presidente.
4. Nel caso di dimissioni contemporanee di Presidente e del Vice-Presidente il componente anziano per voti acquisiti presiede il Comitato di Gestione ed entro 30 giorni deve provvedere alla convocazione del Comitato stesso per indire le nuove elezioni.
5. Il Presidente vigila sul corretto comportamento di tutti i frequentatori del Centro Sociale Anziani.

TITOLO IV:     Risorse economiche e finanziarie

Articolo 19 - Norme relative alla parte finanziaria

1. Le risorse finanziarie del Centro Sociale Anziani sono prevalentemente a carico dell’Amministrazione Comunale e sono utilizzabili esclusivamente per le attività del Centro. L’amministrazione Comunale provvede ad attribuire i fondi destinati al Centro secondo le disponibilità finanziarie ed il numero degli iscritti.
2. Altre risorse finanziarie del Centro Sociale Anziani sono costituite da:
a) quote di iscrizione volontarie;
b) eventuali contributi corrisposti da parte di Privati, Imprese, Enti, Associazioni ed Amministrazioni;
c) contributi versati dagli iscritti e non per quelle attività ricreative o culturali che prevedono costi di gestione (ballo, sociale, gioco di bocce, utilizzo delle sale, tornei, mercatini, etc.);
d) sponsorizzazioni.

TITOLO V:     Disposizioni transitorie e finali

Articolo 20 - Abrogazione di norme

1. II presente Regolamento sostituisce integralmente tutte le disposizioni adottate in materia dalla gestione precedente.
Sono altresì abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili.

Articolo 21 – Modalità di partecipazione alle singole iniziative.

PRENOTAZIONI:
Si accettano fino ad esaurimento dei posti disponibili e si ritengono perfezionate solo se confermate con il pagamento della quota prevista, da effettuarsi all’atto della prenotazione, salvo diversa disposizione.
I posti sui pullman sono a libera scelta eccezion fatta nei casi di certificazione medica che consiglia il posizionamento nei primi 4 posti sulla sinistra, (escludendo i primi due posti sulla destra dell’autobus, che verranno utilizzati dalla Presidenza o da suoi incaricati).
La partecipazione richiesta da persone con particolari problematiche psico-fisiche potrà essere accolta solamente se le stesse saranno accompagnate da familiare o badante che ne assuma in pieno la responsabilità.
Tutti hanno diritto a partecipare alle varie attività e pertanto verrà effettuata una rotazione fra  i partecipanti affinché a tutti sia assicurato questo diritto.
Qualora i posti disponibili restino non occupati totalmente, ancorché sia stata esercitata questa metodologia, gli stessi verranno assegnati in ordine prioritario di richiesta a coloro che ne avevano fatto richiesta pur avendo partecipato a manifestazioni precedenti similari e non. 
In caso di interruzione del viaggio o soggiorno, non è previsto alcun rimborso a meno che non vi sia una precisa dichiarazione, da parte dell'Hotel e/o dall'Agenzia interessata, di consenso al rimborso.
La eventuale restituzione delle somme versate avverrà solamente dopo la definizione amministrativa con l'Agenzia e/o con l'Hotel.
In caso di rinuncia all’ultimo momento del viaggio, della gita, dello spettacolo o  del pranzo prenotato, non verranno rimborsati i soldi versati a meno che non si trovi un sostituto disposto a partecipare, in propria vece, alla manifestazione alla quale si intendeva partecipare in un primo momento.
PARTENZE:
Il luogo dell'appuntamento sarà di volta in volta indicato ai partecipanti. Al rientro dal viaggio, la fermata sarà la stessa da dove è stata effettuata la partenza. Non sono permesse fermate o deviazioni non previste dalla tabella di marcia del pullman.
L’orario della partenza deve essere assolutamente osservato previo perdita della partecipazione alla manifestazione stessa in caso di mancata presentazione all’orario convenuto.
VARIAZIONI:
Il Comitato di Gestione si riserva il diritto di modificare i programmi e le date qualora esigenze superiori lo rendessero necessario. Le iniziative potrebbero anche essere annullate qualora non si raggiunga il numero minimo stabilito per i partecipanti.
I posti eventualmente assegnati devono essere rigorosamente rispettati.
RESPONSABILITA’ DELL’INTERMEDIARIO E DELL’ORGANIZZATORE DI VIAGGI:
L'intermediario e l'organizzatore non rispondono dei danni di qualsiasi natura che il partecipante o le cose di sua proprietà dovessero subire, per scioperi, irregolarità, ritardi e difetti dei mezzi e dei servizi di trasporto e in generale per cause non imputabili a colpa grave o dolo dell'organizzatore o dell'intermediario.
GINNASTICA:
Durante lo svolgimento della ginnastica è fatto divieto di entrare nei locali ove essa si svolge.
I locali devono essere lasciati in ordine così come sono stati trovati.
GIOCO DELLE CARTE:
Le carte vanno ritirate e riconsegnate dal/al Consigliere di turno.
Non è ammesso l’utilizzo di carte personali.
BALLO:
L’atteggiamento da mantenere e l’abbigliamento da indossare deve essere consono ad una civile convivenza.
VARIE:
Presentando la tessera del Centro si potrà usufruire di uno sconto (da definire all’occorrenza)  in alcuni esercizi commerciali e non che verranno comunicati ai Soci.
Chiunque sia coinvolto nella rottura o nel deterioramento del materiale preso in consegna, deve darne comunicazione al Consigliere di turno.

Articolo 22 – Data di entrata in vigore

Il presente Regolamento, letto, esaminato punto per punto ed approvato dall’Assemblea dei Soci entra in vigore a partire dalla data del 4 maggio 2011, data in cui si è svolta la citata Assemblea.
Per tutto quanto in esso non espressamente scritto e disciplinato si rimanda al Regolamento del Comune di Roma Capitale ed alla normativa vigente in materia.