STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“LA TARTARUGA”

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Articolo 1

E’ costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “la tartaruga – Associazione di Promozione Sociale” ai sensi della legge 266/91 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

Articolo 2

L’Associazione ha sede attualmente in Roma – Vitinia (00127) , Via Monte Scudo, 2 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile, della legislazione vigente e della Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 28 del 13 dicembre 2010.
Adotta le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento di Ente morale.

Articolo 3

La durata dell’Associazione è illimitata.

OGGETTO
Articolo 4

“la tartaruga” - Associazione di Promozione Sociale” è un’Associazione di promozione sociale che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
L’Associazione opera in maniera specifica per prestazioni non occasionali ed ha per scopo l’elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di solidarietà sociale tra cui l’attuazione di iniziative socio-educative-culturali.
Lo spirito e la prassi dell’Associazione trovano origine nel rispetto dei principi  della Costituzione Italiana che hanno ispirato l’Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
Per perseguire gli scopi sociali ed in attuazione della delibera n. 28  in data 13 dicembre 2010 dell’Assemblea Capitolina, l’Associazione si propone di :
a) Promuovere lo sviluppo del tempo libero attraverso iniziative di natura culturale, ricreativa, ludico-sportiva, sociale nel contesto della cittadinanza attiva residente nel Municipio di appartenenza;
b) Favorire lo svolgimento della vita associativa con scambi di idee e conoscenze anche con le giovani generazioni e le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio;
c) Valorizzare la gestione degli orti, con particolare attenzione alla produzione biologica, ed organizzare iniziative di vigilanza a tutela dell’ambiente;
d) Promuovere il turismo sociale, i soggiorni, le cure termali;
e) Avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
f) Stabilire rapporti personali capaci di educare i cittadini a far loro superare situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
g) Predisporre e gestire strutture idonee per lo svolgimento di attività e di servizi compatibili con gli scopi sociali, ivi inclusa l’eventuale somministrazione di alimenti e bevande non alcoliche.
L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione alle attività predisposte da altre Associazioni, Società o Enti aventi scopi analoghi o connessi  con i propri.
L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
     L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare attività complementari previste dalla normativa di riferimento e dalla legislazione vigente.
L’Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

SOCI
Articolo 5

Possono far parte dell’Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento degli scopi sociali in esso citati.
Possono chiedere di essere ammessi come Soci le persone fisiche mediante inoltro di domanda scritta, sulla quale decide, senza obbligo di motivazione, il Consiglio Direttivo.
I Soci possono essere:
- Soci Fondatori: sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che, successivamente, e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Comitato Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera svolta nell’ambito associativo;
- Soci Ordinari: sono Soci Ordinari le persone fisiche che aderiscono all’Associazione prestando un’attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso;
- Soci Onorari: sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli Enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;
- Soci Sostenitori o Promotori: sono Soci Sostenitori o Promotori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
Tra i Soci Sostenitori vanno momentaneamente annoverati (fino al compimento del 55° anno di età) anche i cosiddetti Soci Aggregati del Centro Sociale Anziani, con le restrizioni previste nel suo regolamento interno.

Articolo 6

Gli Associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni  che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli Organi dell’Associazione e da quelli Municipali.

Articolo 7

La qualità di Socio si perde per:
- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale. La decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- Dimissioni: Ogni Socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
- Espulsione: Il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, sempre se possibile o richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Gli Associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere il rimborso dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa.
I Soci dell’Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente o autonomo.

RISORSE ECONOMICHE
Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento della stessa saranno costituite da:
- Quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- Eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- Ogni altro contributo, comprese donazioni, lasciti, rimborsi dovuti a convenzioni che Soci, non Soci, Enti pubblici e privati stipulino per il raggiungimento dei fini dell’Associazione;
- Contributi di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- Contributi del Municipio, del Comune di Roma Capitale, della Provincia, della Regione o di altri Enti locali.
L’Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all’articolo 5, comma 2, della legge n. 266/1991 e successive modificazioni.
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
- Beni mobili ed immobili come da inventario;
- Donazioni, lasciti o successioni.
I singoli associati non possono chiedere in nessuno momento la divisione e la spartizione delle risorse comuni.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 9

Sono organi dell’Associazione :
- L’Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori;
- I Probiviri;
- Il Presidente,
Tutti gli incarichi elettivi sono svolti a titolo gratuito, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’adempimento degli incarichi attribuiti a favore della collettività.

ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 10

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli Associati ad osservarle.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea è il massimo organo deliberante.
In particolare, l’Assemblea ordinaria ha il compito di:
- Ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- Approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell’Associazione;
- Svolgere attività di indirizzo e di controllo sul lavoro svolto dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria ha il compito di deliberare su:
- Modifiche da apportare allo Statuto dell’Associazione;
- Scioglimento dell’Associazione stessa.

Articolo 11

L’Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove nel territorio nazionale almeno una volta all’anno, entro il mese di aprile.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dal Presidente dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell’Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata mediante comunicazione raccomandata spedita agli Associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’Associazione, presso la sede, almeno quindici giorni prima della data della riunione o a mezzo fax o posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia in prima che in eventuale seconda convocazione. L’Assemblea può essere convocata in seconda convocazione anche in un’ora successiva a quella della prima convocazione e nello stesso giorno.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta . Non è ammessa più di una delega conferita alla stessa persona.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 13

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’Assemblea, in prima convocazione, sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli Associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza, qualsiasi sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli Associati, intervenuti sia in prima sia in seconda convocazione, e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.
Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall’Assemblea.
I verbali dell’Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, impegnano tutti i Soci compresi quelli dissenzienti o assenti.
Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a venticinque incluso il Presidente. Il numero dei membri coincide comunque, in linea di massima, con il numero dei componenti del Comitato di Gestione del Centro Sociale Anziani. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell’Associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai Soci.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più Consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a Commissioni/Gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 15

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito Regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’Associazione.
Detto Regolamento  può anche coincidere con quello interno del Centro Sociale Anziani. Qualora sia differente dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà a maggioranza ordinaria.

Articolo 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Coincidono con i membri del Comitato di Gestione del Centro Sociale Anziani.
Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell’ultima elezione assembleare del Centro Sociale Anziani li seguono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso il mandato dei nuovi Consiglieri scade insieme a quello di coloro che sono in carica all’atto della loro nomina.
Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per indire nuove elezioni.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, ogni qualvolta se ne richieda l’opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno tre membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima delle stesse; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore antecedenti la riunione. La convocazione della riunione può essere fatta: a mezzo lettera raccomandata o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica o telegramma.
L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Articolo 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest’ultimo, da altro membro del Consiglio, il più anziano dei presenti.
Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da conservare agli atti.

Articolo 19

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’Associazione; tutti gli altri registri vengono tenuti dal Segretario.

Articolo 20

Il Presidente:
- coincide con il Presidente del Centro Sociale Anziani e dura in carica tre anni;
- nomina il Vice Presidente ed il Tesoriere fra i membri del Consiglio Direttivo che , comunque, non possono avere con lui affinità di parentela fino al terzo grado. Gli stessi dovranno coincidere con le persone elette negli stessi incarichi nell’ambito del Centro Sociale Anziani. Nomina inoltre Segretario, persona di sua fiducia fra i Soci dell’Associazione. Il Segretario non ha diritto di voto nell’ambito del Consiglio Direttivo;
- ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci;
- assume, nell’interesse dell’Associazione, tutti i provvedimenti ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi di urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima riunione utile;
- ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Comitato Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare, compete al Presidente:
- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio o lungo termine dell’Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale relativa alle attività dell’Associazione;
- vigilare sull’impiego delle strutture e sui servizi offerti dall’Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscono efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e per gli Associati;
- emanare i regolamenti interni che regolano il lavoro degli organi direttivi, la vita associativa e l’utilizzo delle infrastrutture dell’Associazione.
Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.
Nei casi di indisponibilità, assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice Presidente.

PROBIVIRI
Articolo 21

L’Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio di Probiviri nel numero massimo di tre, che durano in carica tre anni ed a cui demandare, secondo modalità da stabilire, la vigilanza sulle attività dell’Associazione e la risoluzione di controversie che dovessero insorgere fra gli Associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo 22

L’Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il Collegio dei Revisori dell’Associazione composto da tre membri effettivi e due supplenti e che dura in carica tre anni.
Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, verificare e controllare l’operato del Consiglio Direttivo e quello dell’Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito registro. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati, nel rispetto delle norme vigenti e del presente Statuto. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, qualora non Soci,  è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 23

Gli esercizi amministrativi sociali si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formalizzato il bilancio che dovrà essere sottoposto alle valutazioni  dell’Assemblea dei Soci per l’approvazione entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 24

In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i Soci, ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata successivamente dall’Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre Associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, fatta salva diversa indicazione disposta da leggi o norme giuridiche esistenti in materia.

NORME FINALI
Articolo 25

Per quanto non espressamente indicato dal presente Statuto si rimanda alle norme ed ai principi stabilite dal Codice Civile.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO in ogni sua parte ed articolo.
ROMA, 4 maggio 2011